Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1204/1962

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese commerciali della provincia di Cuneo.

Pubblicato: 20/08/1962 In vigore dal: 02/01/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1204

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1204/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1204 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti di imprese commerciali della provincia di Cuneo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali; Visto, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 24 settembre 1958, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti ed Esercenti e l'Associazione Piemontese Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico Interesse; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 28 della provincia di Cuneo, in data 8 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cuneo, l'accordo collettivo integrativo 24 settembre 1958 relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti di imprese commerciali della provincia di Cuneo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 155, foglio n. 21. - VILLA

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