Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1205/1970

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 26/01/1971 In vigore dal: 30/10/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1205

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1205/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1205 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli Studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 120. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile. Dopo l'art. 242 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile. Scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile Art. 243. - La durata del corso è di anni 4. La sede della scuola: a periodi alterni di due anni: presso la clinica delle malattie nervose e mentali e presso la clinica pediatrica. Alla direzione si alterneranno ogni due anni il direttore della clinica delle malattie nervose e mentali e il direttore della clinica pediatrica. La scuola è retta secondo le norme del regolamento generale per le scuole di specializzazione dell'Università di Torino. Il numero delle iscrizioni è di venti per ogni anno. L'ammissione è per titoli ed esami. È obbligatoria la frequenza alle lezioni e alle esercitazioni. L'internato è obbligatorio per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del 1° anno; di tre mesi in clinica delle malattie nervose e mentali e di tre mesi nell'istituto di clinica psichiatrica per gli studenti del 2° anno; di sei mesi per gli studenti del 3° anno e di sei mesi per gli studenti del 4° anno in clinica delle malattie nervose e mentali e in clinica pediatrica a periodi alterni di pari durata. Nei periodi di internato gli studenti frequenteranno anche istituti e centri specializzati collegati con le cliniche universitarie. Art. 244. - Le materie sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed embriologia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso con particolare riguardo all'età evolutiva; 3) Genetica; 4) Endocrinologia dell'età evolutiva e auxologia; 5) Patologia e clinica pediatrica; 6) Tecniche di laboratorio. 2° Anno: 7) Anatomia patologica del sistema nervoso; 8) Biochimica patologica del sistema nervoso; 9) Psicologia dell'età evolutiva; 10) Semeiotica e clinica neurologica; 11) Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 12) Psicopatologia dell'età evolutiva; 13) Semeiotica e clinica neurologica infantile; 14) Psicodiagnostica dell'età evolutiva; 15) Elettrofisiologia; 16) Neuroradiologia; 17) Neurochirurgia dell'età evolutiva; 18) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile (1° corso). 4° Anno: 19) Clinica psichiatrica infantile; 20) Terapia generale delle malattie mentali infantili; 21) Psicoterapia dell'età evolutiva; 22) Foniatria; 23) Psicopedagogia; 24) Sociologia applicata alla popolazione infantile; 25) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione; ESAMI 1° Anno: 1) Embriologia e anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Genetica, endocrinologia e auxologia; 4) Patologia e clinica pediatrica. 2° Anno: 5) Anatomia e biochimica patologica del sistema nervoso; 6) Psicologia dell'età evolutiva; 7) Semeiotica e clinica neurologica; 8) Semeiotica e clinica psichiatrica. 3° Anno: 9) Semeiotica e clinica neurologica infantile; 10) Psicopatologia dell'età evolutiva; 11) Psicodiagnostica dell'età evolutiva. 4° Anno: 12) Semeiotica e clinica psichiatrica infantile; 13) Psicopedagogia; 14) Organizzazione diagnostico-assistenziale e legislazione. Art. 245. - Norme: Per ottenere l'iscrizione al 2°, 3° e 4° anno di specializzazione gli iscritti dovranno aver sostenuto gli esami delle materie prescritte per l'anno precedente, tranne che per la clinica psichiatrica infantile il cui esame va sostenuto al 4° anno. Gli specialisti in clinica delle malattie nervose e mentali o in neurologia o in psichiatria, sono iscritti di ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere gli esami di profitto numeri 1), 2), 5), 7), 8) e dall'espletare il periodo di internato in neurologia e psichiatria. Gli specialisti in clinica pediatrica sono iscritti d'ufficio al 2° anno della scuola e sono esentati dal sostenere esami di profitto numeri 3) e 4) e dall'espletare il periodo di internato del 1° anno. Per conseguire il diploma di specialista in neuropsichiatria infantile gli iscritti, al termine degli esami, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di neuropsichiatria infantile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 73. - CARUSO

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