Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1421/1952
Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e dei territorio dei Fucino di terreni di proprieta' di Mecheri Carlo e Mario fu Gioacchino, in comune di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1421
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1421/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1952, n. 1421
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale e dei territorio dei Fucino di terreni di
proprieta' di Mecheri Carlo e Mario fu Gioacchino, in comune di Roma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mecheri Carlo e Mario fu Gioachino, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma); Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mecheri Carlo e Mario fu Gioachino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di tavole 114,13 pari ad ettari 11.41.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
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