Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 331/1969
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Sant'Agostino", con sede in Castiglione del Lago.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 331
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 331/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1969, n. 331
## Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile
"Sant'Agostino", con sede in Castiglione del Lago.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile "Sant'Agostino" di Castiglione del Lago è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile "Sant'Agostino", con sede in Castiglione del Lago (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia; tre membri eletti dal consiglio comunale di Castiglione del Lago; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1949 , registro n. 10 Interno, foglio n. 193 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 1958 , registro n. 5 Interno, foglio numero 276. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 106. - GRECO
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