Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 517/1969
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Santa Maria della Pace", con sede in Monte San Savino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 517
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 517/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1969, n. 517
## Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Santa Maria della
Pace", con sede in Monte San Savino.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale "Santa Maria della Pace" di Monte San Savino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 9 agosto 1935, e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale "Santa Maria della Pace", con sede in Monte San Savino (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo; tre membri eletti dal consiglio comunale di Monte San Savino; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 9 agosto 1939, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1956 , registro n. 3 Interno, foglio n. 294. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1969 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 150. - CARUSO
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