Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 530/1975

Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione delle acque sotterranee nel territorio di alcuni comuni delle province di Ferrara e Bologna.

Pubblicato: 11/11/1975 In vigore dal: 17/06/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. 530

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 530/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1975, n. 530 ## Assoggettamento alla tutela della pubblica amministrazione delle acque sotterranee nel territorio di alcuni comuni delle province di Ferrara e Bologna. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione; Ritenuta la necessità di dichiarare soggetto alla tutela della pubblica amministrazione il territorio dei seguenti comuni: provincia di Ferrara: Cento, Sant'Agostino e Poggio Renatico; provincia di Bologna: Pieve di Cento, Galliera, Argelato, San Pietro in Casale, Castel d'Argile, San Giorgio di Piano, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Bentivoglio e Baricella; Visto il voto 14 maggio 1970, n. 730, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Sentita la regione Emilia-Romagna; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 , sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee nei territori dei seguenti comuni; provincia di Ferrara: Cento, Sant'Agostino e Poggio Renatico; provincia di Bologna: Pieve di Cento, Galleria, Argelato, San Pietro in Casale, Castel d'Argile, San Giorgio di Piano, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Bentivoglio e Baricella. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 giugno 1975 LEONE MORO - BUCALOSSI - MARCORA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 46

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