Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 728/1970

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico "Alessandro Angelucci", con sede in Subiaco.

Pubblicato: 20/10/1970 In vigore dal: 09/07/1970 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. 728

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 728/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. 728 ## Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civico "Alessandro Angelucci", con sede in Subiaco. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico, provinciale di Roma in data 4 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civico "Alessandro Angelucci" di Subiaco, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132; Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 22 maggio 1924 e successive modificazioni; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civico "Alessandro Angelucci", con sede in Subiaco (Roma), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Roma; tre membri eletti dal consiglio comunale di Subiaco; due membri in rappresentanza degli originali interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 22 maggio 1924, modificato con regi decreti 5 giugno 1932 e 5 giugno 1933. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 luglio 1970 SARAGAT MARIOTTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 149. - CARUSO

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