Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 750/1974
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 750
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 750/1974
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 750
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'ultimo comma dell'art. 226 relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è abrogato e sostituito dal seguente: "Il numero degli iscritti è stabilito in un massimo di 40 per il primo anno di corso". Nello stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma: "È ammessa l'abbreviazione di corso di un anno (con ammissione al secondo anno) per: a) i titolari del diploma di specializzazione in igiene, igiene pubblica, igiene generale e speciale, igiene e sanità pubblica, igiene ed epidemiologia, igiene e tecnica ospedaliera, igiene, tecnica e direzione ospedaliera, igiene scolastica, igiene e medicina scolastica; b) i liberi docenti di igiene. È prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del secondo anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo all'altro. L'accoglimento della relativa domanda ha luogo a giudizio insindacabile della facoltà, sentito il direttore della scuola, e sempre che nell'indirizzo prescelto vi siano, per il corrispondente anno in corso, posti disponibili". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 21
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