Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da esercizi di caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria delle province di Agrigento, Avellino, Benevento, Chieti, Perugia e
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 763
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 763/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 763
## Norme sul trattamento economico e normativo per i dipendenti da
esercizi di caffe', bars, bottiglierie, birrerie, buffets di
stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare
ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S.,
da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e
confetteria annessi a pubblici esercizi e da laboratori di
pasticceria delle province di Agrigento, Avellino, Benevento, Chieti,
Perugia e Siracusa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959, per i dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; Visto l'accordo nazionale 27 gennaio 1948, sulle Commissioni paritetiche di qualifica e di conciliazione per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, nonchè per i dipendenti dagli esercizi di cui al contratto che precede; Visto l'accordo 18 febbraio 1957, per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni italiane Alberghi-Turismo e della Federazione italiana Pubblici Esercizi; Visti l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 ed il protocollo aggiuntivo 19 maggio 1958, per l'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi; Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959, per l'estensione del trattamento delle festività nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali; Visto, per la provincia di Agrigento, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la C.I.S.L., la C.G.I.L., la C.I.S.N.A.L., la Confederazione Siciliana Lavoratori; Visto, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo 13 agosto 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Camera del Lavoro, la C.I.S.L.; Visto, per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 31 gennaio 1956, stipulato tra l'Unione Provinciale Commercianti e la C.I.S.L., la Camera del Lavoro, la U.I.L. Provinciale; Visto, per la provincia di Chieti, l'accordo collettivo integrativo 18 agosto 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'associazione Provinciale dei Commercianti e la C.I.S.L., la U.I.L., la C.G.I.L.; Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Pubblici Esercizi e la Camera F.I.L.A.M., la F.I.S.A.S.C.A., la U.I.L.A.M.; Visto, per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti e la Camera Sindacale Provinciale U.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Agrigento, in data 23 luglio 1960, n. 7 della provincia di Avellino, in data 20 settembre 1960, n. 5 della provincia di Benevento, in data 19 dicembre 1960, n. 2 della provincia di Chieti, in data 30 maggio 1960, n. 9 della provincia di Perugia, in data 5 aprile 1961, n. 4 della provincia di Siracusa, in data 27 giugno 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Agrigento, il contratto collettivo 1 ottobre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars e pasticcerie; - per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo 12 agosto 1954, relativo ai dipendenti da caffè, bars, gelaterie e pasticcerie; - per la provincia di Benevento, l'accordo collettivo integrativo 31 gennaio 1956, relativo ai dipendenti da aziende di caffè, bars, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie ed ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande di cui all'art. 80 della legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi; - per la provincia di Chieti, l'accordo collettivo integrativo 18 agosto 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, bottiglierie, birrerie, pasticcerie, gelaterie confetterie ed esercizi similari; - per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, pasticcerie e confetterie, ecc. e per i laboratori di pasticceria; - per la provincia di Siracusa, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai dipendenti da caffè, bars, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attività considerate negli accordi e nei contratti collettivi di cui al primo comma, delle province di Agrigento, Avellino, Benevento, Chieti, Perugia e Siracusa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1962 Atti del Governo, registro n. 150, foglio n. 2. - VILLA
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