Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 785/1974

Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti.

Pubblicato: 10/02/1975 In vigore dal: 31/10/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 785

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 785/1974 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 785 ## Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto della libera Università degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 48 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Endocrinologia ginecologica; Pronto soccorso e terapia d'urgenza. Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione: Scuola di specializzazione in chirurgia; Scuola di specializzazione in clinica pediatrica; Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva; Scuola di specializzazione in medicina interna; Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia. Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 48. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia, che conferisce il diploma di specialista in chirurgia. La sede della scuola è presso la clinica chirurgica di codesta Università. Art. 49. - La durata del corso è di cinque anni e non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 50. - L'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 51. - Sono disponibili n. 5 (cinque) posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti, nei cinque anni di corso, non potrà essere superiore ai 25 (venticinque). Art. 52. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Clinica chirurgica generale (quinquennale) 1°; Patologia speciale chirurgica (triennale) 1°; Semeiotica chirurgica (biennale) 1°; Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) 1°; Chirurgia sperimentale; Anestesia e rianimazione; Ricerche di laboratorio. 2° Anno: Clinica chirurgica generale (quinquennale) 2°; Patologia speciale chirurgica (triennale) 2°; Semeiotica chirurgica (biennale) 2°; Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) 2°; Fisiopatologia chirurgica; Trattamento pre e post operatorio; Anatomia e istologia patologica (biennale) 1°. 3° Anno: Clinica chirurgica generale (quinquennale) 3°; Patologia speciale chirurgica (triennale) 3°; Semeiotica strumentale ed endoscopia; Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale) 3°; Radiologia; Anatomia e istologia patologica (biennale) 2°. 4° Anno: Clinica chirurgica generale (quinquennale) 4°; Chirurgia ginecologica; Chirurgia urologica; Neurochirurgia; Traumatologia ed ortopedia; Chirurgia pediatrica. 5° Anno: Clinica chirurgica generale (quinquennale) 5°; Chirurgia toracica; Chirurgia cardiovascolare; Chirurgia riparativa e plastica; Chirurgia d'urgenza; Medicina legale. I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche. Art. 53. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica e la patologia chirurgica sotto forma di presenza costante nei detti reparti durante le ore della loro attività, con presenza giornaliera negli ambulatori e nei reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato possono essere esonerati coloro i quali prestano servizio in qualità di assistenti o aiuti effettivi di ruolo presso reparti di chirurgia generale di policlinici universitari o di ospedali di 1ª e 2ª categoria. Art. 54. - La frequenza nelle sale operatorie si inizierà dal primo anno di corso, e dopo un periodo di tirocinio, dovrà trasformarsi in compartecipazione attiva ad interventi operatori. Gli allievi hanno doveri e attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Art. 55. - Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, la continuativa frequenza presso i relativi reparti specializzati, qualora esistano reparti indipendenti. Art. 56. - Gli allievi che non abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere gli esami annuali. Art. 57. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare gli esami relativi ai singoli insegnamenti di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali, triennali e quinquennali saranno superati rispettivamente alla fine del biennio, del triennio e del quinquennio. Art. 58. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli allievi dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie che sono state oggetto dei corsi. Art. 59. - Le tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . . L. 7.000 contributi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950 contributo di riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo di laboratorio per esercitazioni. . . . . . . . L. 140.000 libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 indennità di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art. 60. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in clinica pediatrica che conferisce il diploma di specializzazione in pediatria. La sede della scuola è presso la clinica pediatrica di questa Università. Art. 61. - La durata del corso è di tre anni e non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 62. - L'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 63. - Sono disponibili sette posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei tre anni di corso non potrà essere superiore a 21 (ventuno). Art. 64. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica; Puericoltura; Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; Auxologia normale e patologica; Ortopedia e traumatologia infantile; Psicologia dell'età evolutiva. 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica; Puericoltura; Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; Radiologia pediatrica; Malattie infettive dell'infanzia; Terapia pediatrica. 3° Anno: Clinica pediatrica; Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia; Chirurgia pediatrica; Odontoiatria; Clinica otorinolaringoiatrica. Art. 65. - È obbligatorio l'internato nella clinica pediatrica per i tre anni di corso con non più di due mesi di ferie all'anno. Riduzioni del periodo di internato saranno concesse per particolari casi dal direttore della scuola. L'insegnamento, oltre che a mezzo di lezioni cattedratiche, è impartito in forma individuale sulla scorta di casi clinici che si presentano di volta in volta all'esame. Art. 66. - Quanto all'abbreviazione di corso, dovrà decidere il consiglio della scuola per i candidati che abbiano il diploma di specializzazione in puericoltura o che siano in possesso di titoli pediatrici. Art. 67. - Gli iscritti, alla fine del 1° anno di corso, hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un gruppo unico delle seguenti materie: auxologia normale e patologica, ortopedia e traumatologia infantile, psicologia dell'età evolutiva. Alla fine del 2° corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un unico gruppo delle seguenti materie: patologia pediatrica, puericoltura, semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica, radiologia pediatrica, malattie infettive dell'infanzia, terapia pediatrica. Alla fine del 3° corso hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto in un unico gruppo delle seguenti materie: clinica pediatrica, neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia, chirurgia pediatrica, odontoiatria, clinica otorinolaringoiatrica, per essere ammesso all'esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta. Art. 68. - Le tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . . L. 7.000 contributi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950 contributo di riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo di laboratorio per esercitazioni. . . . . . . . L. 140.000 libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 indennità di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Art. 69. - Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva della durata di tre anni, che conferisce il diploma in igiene e medicina preventiva. Il corso si distingue in un biennio propedeutico seguito da un terzo anno con i seguenti orientamenti differenziati: sanità pubblica, laboratorio, igiene e tecnica ospedaliera, igiene e medicina scolastica. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, purchè abbiano sostenuto l'esame di igiene. L'ammissione avviene per titoli e per esami. Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. Coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per uno dei quattro orientamenti potranno essere iscritti al terzo anno di un altro orientamento nell'ambito della disponibilità dei posti. Analogamente, quelli che hanno conseguito il diploma di specializzazione in igiene o in igiene e sanità pubblica, a norma dei precedenti statuti delle scuole di specializzazione, potranno essere iscritti al terzo anno di uno dei quattro orientamenti previsti, sempre nell'ambito della disponibilità dei posti. Non sono consentite altre abbreviazioni di corso. Art. 70. - Oltre l'esame delle materie fondamentali specificate nell'art. 71 del presente statuto, gli allievi dovranno superare per ogni anno una delle materie complementari indicate per il rispettivo anno di corso. Alla fine del tirocinio gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta su un argomento attinente le materie di insegnamento. Art. 71. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: 1) Metodologia statistica e biometria; 2) Educazione sanitaria; 3) Psicologia; 4) Microbiologia; 5) Parassitologia; 6) Epidemiologia e profilassi generale; 7) Materie complementari: a) Chimica applicata all'igiene; b) Fisica applicata all'igiene; c) Igiene navale e dell'emigrazione. 2° Anno: 1) Patologia e clinica delle malattie infettive; 2) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; 3) Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale; 4) Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale; 5) Demografia e statistica sanitaria; 6) Legislazione e organizzazione sanitaria; 7) Materie complementari: a) Geologia applicata all'igiene; b) Malattie tropicali; c) Malattie professionali e loro prevenzione. 3° Anno: Indirizzo di sanità pubblica: 1) Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici; 2) Igiene edilizia e urbanistica; 3) Igiene dell'alimentazione; 4) Igiene e medicina scolastica; 5) Igiene ospedaliera; 6) Servizi di sanità pubblica; 7) Materie complementari: a) Diritto sanitario; b) Igiene mentale; c) Ispezione delle carni. Indirizzo di laboratorio: 1) Microscopia applicata all'igiene; 2) Microbiologia applicata all'igiene; 3) Chimica clinica; 4) Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie; 5) Accertamento diagnostico delle infezioni virali; 6) Nozioni di anatomia e istologia patologica; 7) Materie complementari: a) Genetica; b) Chimica applicata all'igiene; c) Fisica applicata all'igiene. Indirizzo di igiene e tecnica ospedaliera: 1) Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera; 2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento e impianti sanitari; 3) Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali; 4) Diritto amministrativo e legislazione ospedaliera; 5) Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospedaliera; 6) Selezione ed istruzione professionale del personale ospedaliero; 7) Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico; 8) Materie complementari: a) Geriatria; b) Elementi di economia politica; c) Ispezione delle carni. Indirizzo di igiene e medicina scolastica: 1) Auxologia normale e patologica; 2) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare; 3) Servizi di medicina scolastica; 4) Elementi di psicologia e pedagogia per l'età scolare; 5) Igiene dell'alimentazione; 6) Assistenza parascolastica; 7) Edilizia scolastica; 8) Materie complementari: a) Genetica; b) Igiene mentale; c) Malattie infettive. Art. 72. - Le tasse, soprattasse e contributi per la iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue: >tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . L. 7.000 contributi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950 contributo di riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo di laboratorio per esercitazioni. . . . . . . . L. 140.000 libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 indennità di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 73. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, della durata di cinque anni, che conferisce il diploma di specialista in medicina interna. Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione rigorosamente documentata di aver già preparazione e servizio specifici, e specifica attività scientifica di riconosciuto merito in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione di corso deve essere rigorosamente e dettagliatamente motivata dal consiglio direttivo della scuola. Art. 74. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Malattie infettive, disreattive e del sangue; Istituzioni di terapia; Anatomia e istologia patologica (biennale) 1°; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 1°. 2° Anno: Malattie dell'apparato cardio-vascolare; Microbiologia e sierologia; Chimica clinica; Anatomia e istologia patologica (biennale) 2°; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 2°. 3° Anno: Malattie dell'apparato digerente; Malattie renali; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 3°. 4° Anno: Malattie dell'apparato respiratorio; Malattie del sistema nervoso; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 4°. 5° Anno: Malattie del ricambio; Malattie delle ghiandole endocrine; Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale) 5°. Insegnamenti complementari: Genetica medica; Semeiotica oculistica (5° anno); Semeiotica ginecologica (5° anno); Psicologia medica (3° anno); Radiologia; Applicazioni diagnostiche e terapeutiche della medicina nucleare (3° e 4° anno); Semeiotica dermatologica. Art. 75. - L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 76. - Sono disponibili cinque posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei cinque anni di corso non dovrà essere superiore ai venticinque. Art. 77. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite mediche, gli ambulatori, nonchè di prestare, se richiesti, servizio nella clinica come medici interni, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 78. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali e quinquennali saranno superati rispettivamente alla fine del biennio e alla fine del quinquennio. Art. 79. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie oggetto del corso. Art. 80. - Le tasse, soprattasse e contributi per la iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue: >tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . .L. 18.000 soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . L. 7.000 contributi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950 contributo di riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo di laboratorio per esercitazioni. . . . . . . . L. 140.000 libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 indennità di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia Art. 81. - Il corso di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica ha la durata di quattro anni. Quando il numero dei candidati all'iscrizione al primo anno di corso superi il numero di otto, l'ammissione alla scuola avverrà a seguito di concorso, per titoli ed esami, concorso che deve essere espletato entro il mese di dicembre; le domande di iscrizione debbono essere presentate alla segreteria della scuola presso l'Università di Chieti entro il 30 novembre dell'anno accademico in corso. Sono da considerare titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione (prova scritta ed orale su temi di medicina generale o di anatomia patologica): a) il voto di laurea in medicina e chirurgia; b) l'aver frequentato come medico o come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica o l'avervi preparato la tesi di laurea; c) la documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità; d) eventuali pubblicazioni attinenti alla materia. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione fosse inferiore a otto, il consiglio della scuola, a parere unanime, può decidere di non dare luogo agli esami di ammissione, ma può ammettere, senza altre formalità, i candidati al primo anno di corso. In tali casi l'ammissione potrà avvenire anche in base ai soli titoli presentati. Art. 82. - Direttore della scuola di specializzazione è il titolare della cattedra, che dà il titolo alla scuola; egli è nominato dalla facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile. Nel caso in cui il detto titolare non sia professore di ruolo, il direttore è scelto dalla facoltà fra i titolari di studio. Egli presiede il consiglio della scuola ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto. Art. 83. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non deve essere superiore a venti. Art. 84. - Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai quattro anni di corso. Art. 85. - Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza alle lezioni cattedratiche, esercitazioni, seminari, ecc., debbono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di dieci mesi su dodici all'anno. La scelta dei mesi di permesso è in facoltà del consiglio della scuola, a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio della clinica. Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto (per le materie in programma nello anno) e l'esame finale di diploma, dopo un esame di profitto in clinica ostetrica e ginecologica. La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di novembre. Non può essere iscritto all'anno successivo chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità. La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalle firme degli insegnanti delle rispettive materie. Art. 86. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: A) Elementi di genetica e di eugenetica; B) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile; C) Fisiologia ostetrica; D) Fisiologia dell'apparato genitale femminile; E) Endocrinologia fisiologica; F) Diagnostica ostetrica; G) Clinica ostetrica e ginecologica. 2° Anno: A) Tecnica operatoria ostetrica; B) Diagnostica ginecologica; C) Clinica ostetrica e ginecologica; D) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico, esclusa l'istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica). 3° Anno: A) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica; B) Istologia normale e patologia nel campo della specialità; C) Puericultura prenatale; D) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico; E) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico; F) Tecnica operatoria ginecologica; G) Clinica ostetrica e ginecologica; H) Terapia medica ostetrica e ginecologica. 4° Anno: A) Puericultura post-natale e malattie del neonato; B) Ostetricia e ginecologia forense; C) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno); D) Urologia ginecologica; E) Chirurgia addominale extragenitale; F) Diagnostica Roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia. Gli esami si fanno per gruppo di materie e i membri delle commissioni saranno proposti dal direttore della scuola. Art. 87. - A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto (media agli esami 9/10), gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. Art. 88. - Per il conseguimento del diploma (votazione in settantesimi), l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale. Art. 89. - Le tasse, soprattasse e contributi per l'iscrizione alla predetta scuola, sono stabilite come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . .L. 18.000 soprattassa annuale per esami di profitto. . . . . . . . . L. 7.000 contributi generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950 contributo di riscaldamento. . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo di laboratorio per esercitazioni. . . . . . . . L. 140.000 libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 indennità di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975 Atti di Governo, registro n. 8 foglio n. 87

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