Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 813/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Pubblicato: 24/07/1968 In vigore dal: 05/06/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 813

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 813/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. 813 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di giurisprudenza è aggiunto il seguente: "Istituto di diritto e di economia del lavoro". Gli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, relativi alle modalità per gli esami di laurea e per l'ammissione al conseguimento di una seconda laurea da parte dei laureati della facoltà di magistero sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 40. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta sopra un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato. La dissertazione scritta, in tre copie, deve essere presentata alla Segreteria non più tardi del 31 maggio e del 15 ottobre rispettivamente per la sessione estiva ed autunnale di esami. L'argomento della dissertazione dovrà essere letterario, storico, geografico, pedagogico, filosofico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie; di carattere pedagogico psicologico, filosofico o storico per gli aspiranti alla laurea in pedagogia; per gli aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere dovrà riguardare la letteratura, la filologia e in generale la cultura delle rispettive nazioni. Art. 41. - I laureati in materie letterarie che aspirino alla laurea in pedagogia vengono ammessi al 30 anno e devono sostenere i seguenti esami biennali: filosofia, storia della filosofia, pedagogia; devono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare una prova scritta di cultura generale filosofica. Possono seguire detti corsi un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia e storia della filosofia e per un anno filosofia superando i relativi esami. Art. 42. - I laureati in materie letterarie o in pedagogia che aspirino alla laurea in lingue e letterature straniere vengono ammessi al 3° anno e devono seguire superando i relativi esami un corso biennale per una delle tre lingue straniere non ancora studiate per il conseguimento della prima laurea, un corso annuale per ciascuna delle altre due, ed un corso biennale per la lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata. I diplomati in vigilanza sono invece ammessi al secondo anno, e devono sostenere, superando i relativi esami, un corso biennale per una delle tre lingue straniere non ancora studiate per il conseguimento della prima laurea, un corso annuale per ciascuna delle altre due e tre annuali della letteratura relativa alla lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata. Essi sono anche tenuti a sostenere la prova scritta di latino. Tutti indistintamente, ove non li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea, devono seguire un corso annuale di filologia romanza e uno di filologia germanica e superare gli esami. Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Art. 43. - I laureati in pedagogia che aspirino alla laurea in materie letterarie vengono ammessi al secondo anno, e devono seguire per un anno i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, e di storia romana e per un triennio i corsi di geografia superando i relativi esami. Devono anche sostenere la prova scritta di traduzione dall'italiano in latino qualora non l'abbiano già sostenuta, e quella di cultura generale. Qualora essi, durante il corso per la laurea in pedagogia, abbiano seguito per un anno il corso di geografia superando i relativi esami vengono ammessi al terzo anno. Art. 44. - I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti di diploma di abilitazione magistrale o di maturità scientifica, che aspirino alla laurea in materie letterarie, vengono ammessi al 30 anno e devono seguire i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami: Lingua e letteratura italiana (biennale); Lingua e letteratura latina (biennale); Storia romana; Geografia (biennale). Più tre materie a scelta fra quelle complementari del corso di materie letterarie, purchè non già sostenute durante il corso per la prima laurea. Devono, inoltre, sostenere la prova scritta di cultura generale e la prova scritta di traduzione dall'italiano in latino, qualora non l'abbiano già sostenuta. Art. 45. - I laureati in lingue e letterature straniere, purchè forniti del diploma di abilitazione magistrale, o di maturità scientifica, vengono ammessi al 20 anno del corso di laurea in pedagogia con l'obbligo di seguire i seguenti insegnamenti sostenendo i relativi esami: Pedagogia (triennale, a meno che non abbiano già sostenuto una prova annuale); Storia della filosofia (biennale, a meno che non abbiano già sostenuto una prova annuale); Filosofia (biennale). Più due insegnamenti a scelta fra quelli complementari del corso di pedagogia, purchè non già sostenuti durante il corso di studio per la prima laurea. Devono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale nelle discipline filosofiche. Art. 46. - Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in pedagogia, vengono ammessi al 3° anno e debbono seguire per un biennio il corso di filosofia sostenendo i relativi esami, e debbono inoltre sostenere tre esami annuali a scelta fra quelli complementari del corso per la laurea in pedagogia. Debbono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e una di lingua latina. Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma abbiano seguito un corso annuale di filosofia superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno. Art. 47. - Coloro che siano forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino ad ottenere la laurea in materie letterarie, vengono ammessi al 3° anno, e devono seguire (sostenendo i relativi esami) per un biennio i corsi di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina, per un anno quello di storia romana, di geografia e due a scelta fra i complementari del corso di laurea in materie letterarie. Devono inoltre sostenere la prova scritta di latino e quella di cultura generale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 37. - GRECO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 813/1968 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 1968

Istituzione in Soletta (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze… Decreto del Presidente della Repubblica 1699 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillaci… Decreto del Presidente della Repubblica 1698 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Pia di Savoia", con sede in Oppido… Decreto del Presidente della Repubblica 1697 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdar… Decreto del Presidente della Repubblica 1696 Autorizzazione all'opera pia "S. Giuseppe", di Alessandria, ad istituire una scuola per i… Decreto del Presidente della Repubblica 1695