Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 830/1981
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 830
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 830/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1981, n. 830
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927 n. 2240 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Il testo dell'art. 149, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la denominazione della scuola di ostetricia e ginecologia muta in quella di: scuola di ginecologia e ostetricia. Nello stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole: seconda scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia; seconda scuola di specializzazione in medicina interna; scuola di specializzazione in chirurgia oncologica; scuola di specializzazione in microbiologia; scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.
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