Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 858/1979

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 01/04/1980 In vigore dal: 31/10/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 858

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 858/1979 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 858 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Gli articoli 253, 254, 256, 257, relativi alla scuola di perfezionamento in scienza e tecnica delle piante medicinali, annessa alla facoltà di farmacia, sono sostituiti dai seguenti: Art. 253. - Alla facoltà di farmacia è annessa una scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante medicinali. La scuola si propone di preparare un personale specializzato atto a coprire l'ufficio di esperto erborista provinciale e ad assumere incarichi dirigenziali presso enti pubblici e privati nel campo di pertinenza. Art. 254. - Possono essere ammessi alla scuola i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche, in farmacia, in chimica e farmacia, i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali, i laureati in scienze naturali e in scienze biologiche. Art. 256. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) complementi di botanica farmaceutica; 2) genetica, con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale); 3) botanica fitognostica ed erboristica; 4) ecologia e fitogeografia con speciale riguardo alle piante medicinali ed aromatiche (semestrale); 5) complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni delle piante medicinali ed aromatiche; 6) patologia delle piante medicinali ed aromatiche; 7) complementi di chimica organica vegetale. 2° Anno: 8) farmacognosia generale e speciale; 9) farmacologia speciale delle droghe; 10) tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati di droghe; 11) industria e commercio erboristico; 12) analisi delle piante medicinali; 13) identificazione di costituenti delle piante medicinali. Art. 257. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche da erborizzazioni in campagna e da gite di istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979 PERTINI VALITUTTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1980 Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 159

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