Legge Agevolazioni

Legge 1/1994

Misure a garanzia del credito agrario.

Pubblicato: 07/01/1994 In vigore dal: 04/01/1994 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 1/1994 # DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1994, n. 1 ## Misure a garanzia del credito agrario. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di confermare l'istituto del privilegio legale per i finanziamenti di credito agrario e peschereccio, al fine di rendere più agevole l'accesso al credito da parte dei piccoli operatori dei settori; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L'articolo 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , è sostituito dal seguente: "Art. 44 (Garanzie). - 1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46. 2. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b). 3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell' articolo 2778 del codice civile . 4. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 può, assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima è effettuata ai sensi dell' articolo 1515 del codice civile . 5. Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.".

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