Legge
Legge 1048/1971
Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 1971, n. 1048
Testo normativo
LEGGE n. 1048/1971
# LEGGE 29 novembre 1971, n. 1048
## Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli
aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125, gli articoli 126, 127, 128 e 129, il primo comma dell'articolo 130, il primo ed il secondo comma dell'articolo 131 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificati dalla legge 11 giugno 1962, n. 546 , sono sostituiti dai seguenti: Articolo 124. - "Per l'iscrizione di ogni atto in uno dei registri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 116 è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di cronologico nella misura di lire trenta". Articolo 125, primo comma. - "Per le copie di cui all'articolo 111, nonchè per le copie delle comunicazioni di cui all' articolo 136 del codice di procedura civile , è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di copia nella misura di lire ventisei per ogni pagina". Articolo 126. - "Quando la notificazione degli atti è compiuta per mezzo del servizio postale, all'ufficiale giudiziario è dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire cinquantacinque". Articolo 127. - "Per ogni causa è dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire centosessanta". Articolo 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire centocinque". Articolo 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dall'articolo 130, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente: a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire centomila, lire duecentosessanta; b) per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire seicentocinquanta; c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire millequaranta". Articolo 130, primo comma. - "Per ogni atto di protesto cambiario è dovuto il diritto di protesto nella misura seguente: a) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire ventimila, lire cinquantacinque; b) per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire ventimila, lire centocinque". Articolo 131, primo e secondo comma. "Per gli atti per i quali e prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio delle notificazioni indicate nell' articolo 147 del codice di procedura civile , ovvero nei giorni festivi, è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato. Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire cinquantacinque".
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