Legge

Legge 1053/1952

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 14/08/1952 In vigore dal: 20/07/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 20 luglio 1952, n. 1053

Testo normativo

LEGGE n. 1053/1952 # LEGGE 20 luglio 1952, n. 1053 ## Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, concernente la sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292 , è sostituito dal seguente: e in seguito alla sistemazione a ruolo degli agenti sussidiari, saranno ricuperati dagli agenti stessi i contributi a carico della Amministrazione ferroviaria, versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, per il periodo decorrente dalla data da cui ha effetto la sistemazione a ruolo. Tale recupero sarà effettuato: 1) per il periodo anteriore al 1 maggio 1946: in ragione della metà dei contributi normali per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, disoccupazione involontaria, tubercolosi, nuzialità e natalità, versati a carico sia dell'agente che dell'Amministrazione, ed in ragione dell'intero importo dei contributi integrativi per la assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti versati a carico dell'Amministrazione, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177 ; 2) per il periodo dal 1 maggio 1946 in poi: in ragione dell'intero importo dei contributi normali, integrativi e supplementari di caro-pane versati dall'Amministrazione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, nonchè di quelli straordinari versati al Fondo di solidarietà sociale per la parte a carico dell'Amministrazione. Sarà provveduto altresì al ricupero dei contributi a carico dell'Amministrazione versati alla Cassa nazionale per la previdenza marinaria nei confronti dei sussidiari iscritti alla Cassa stessa".

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