Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennita' previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonche' fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47.
LEGGE n. 106/1956
# LEGGE 20 febbraio 1956, n. 106
## Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di
liquidazione delle indennita' previste dalla legge 11 gennaio 1943,
n. 47, e dal regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615,
modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonche'
fissazione del termine per la presentazione del rendiconto di
chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11
gennaio 1943, n. 47.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste dall' art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 , possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1 marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennità mensile di cui agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.
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