Legge
Legge 1080/1971
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
Riferimento normativo
LEGGE 29 novembre 1971, n. 1080
Testo normativo
LEGGE n. 1080/1971
# LEGGE 29 novembre 1971, n. 1080
## Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante
provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di
altre linee di trasporto in regime di concessione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Dopo il primo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 , sono aggiunti i seguenti: "Qualora, anche dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti nelle condizioni economiche dell'esercizio, lo stesso Ministro è autorizzato a disporre una terza revisione. I provvedimenti di revisione per l'aumento della sovvenzione d'esercizio saranno in ogni caso subordinati: a) alla condizione che il mutato rapporto tra prodotti e spese nelle voci considerate nei piani finanziari istituiti per la determinazione e revisione delle sovvenzioni sia tale da compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale, sulla base dei criteri all'uopo indicati dalla commissione interministeriale di cui al successivo articolo 10, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio; b) all'adozione da parte dei concessionari di tutte le economie compatibili con l'importanza dei servizi esercitati, anche ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei servizi in applicazione delle leggi vigenti. Anche la decorrenza della terza revisione è fissata allo scadere del triennio d'efficacia della revisione precedente. Ove nel corso del triennio intercorrente tra l'una e l'altra revisione si manifestino disavanzi d'esercizio rispetto ai quali risulti insufficiente la sovvenzione in atto, e che giustifichino l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei servizi, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, su conforme parere della commissione interministeriale prevista dal successivo articolo 10, può concedere, nel triennio medesimo, integrazioni della sovvenzione di cui sopra. Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20 per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e saranno recuperate a carico della maggior sovvenzione che risulterà dovuta in sede della successiva revisione. Le presenti disposizioni valgono anche per le sovvenzioni determinate con provvedimenti di legge".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1080/1971 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…
Altre normative del 1971
Autorizzazione all'Associazione italiana della croce rossa ad accettare un legato.
Decreto del Presidente della Repubblica 1452
Autorizzazione all'istituto tecnico industriale "Gerolamo Segato", di Belluno, ad accetta…
Decreto del Presidente della Repubblica 1451
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 1450
Erezione in ente morale dell'associazione "Istituto italiano di diritto spaziale", con se…
Decreto del Presidente della Repubblica 1449
Elevazione del limite di spesa per il funzionamento dei musei navali di Venezia e La Spez…
Decreto del Presidente della Repubblica 1448