Legge
Legge 1086/1952
Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.
Riferimento normativo
LEGGE 2 agosto 1952, n. 1086
Testo normativo
LEGGE n. 1086/1952
# LEGGE 2 agosto 1952, n. 1086
## Compensi dovuti ai medici civili rappresentanti l'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi di guerra e le altre Associazioni di
categoria in seno alle Commissioni mediche per le pensioni di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La misura stabilita dalla legge 7 ottobre 1948, n. 1274 , per il compenso dovuto ai membri civili delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra, fiduciari dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, che eseguono visite collegiali, è raddoppiata. Tale compenso per tutte le visite eseguite in uno stesso giorno, non può superare lire 2800.
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