Legge
Legge 1114/1962
Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.
Riferimento normativo
LEGGE 27 luglio 1962, n. 1114
Testo normativo
LEGGE n. 1114/1962
# LEGGE 27 luglio 1962, n. 1114
## Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti
statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi
internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonchè esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, il cui contingente non può superare complessivamente le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall' articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . ((2)) 2. In attesa dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, può essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso gli enti od organismi internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 415) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento fuori ruolo, di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 27 luglio 1962, n. 1114 , è adottato, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dall'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, e comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."
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