Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione.
LEGGE n. 1123/1954
# LEGGE 22 novembre 1954, n. 1123
## Modificazione alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, concernente
l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a
provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di
Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per
gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di
nuova istituzione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , è sostituito dal seguente: "L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici: a) nelle frazioni di Comune aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti; b) in quelle che, avendo una popolazione compresa fra i 1000 ed i 500 abitanti, siano distanti più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico;. c) in quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 300 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda il chilometro, si trovino ad una quota non inferiore ai 600 metri sul livello del mare e distino più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico; d) nelle frazioni di cui alle lettere b) e e), anche se aventi una distanza dal più vicino posto telefonico pubblico inferiore a quella ivi prevista ed altitudine inferiore ai 600 metri, quando concorrano particolari motivi specialmente di ordine sociale; e) negli scali ferroviari che distino più di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. I nuovi posti telefonici previsti dalla presente disposizione sono installati ciascuno nei locali stessi della stazione a tal uopo gratuitamente forniti dall'Amministrazione delle ferrovie". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - CASSIANI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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