Legge
Legge 115/1974
Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 115/1974
# DECRETO-LEGGE 2 maggio 1974, n. 115
## Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 L' articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell' articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , sono sostituite dalle norme del presente articolo. I piani nonchè i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare: a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione; b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona; c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale; d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità. In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione". ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 51) che "Il termine di cui all' articolo 1 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247 , è prorogato di tre anni, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167 ."
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