Legge

Legge 1165/1961

Indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale.

Pubblicato: 16/11/1961 In vigore dal: 23/10/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165

Testo normativo

LEGGE n. 1165/1961 # LEGGE 23 ottobre 1961, n. 1165 ## Indennita' speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso Uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ferme restando le disposizioni dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca, ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e' della Corte dei conti, ed agli appartenenti, noti di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o gli Uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennita' speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennita', nelle seguenti misure: a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 80.0000 b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate. . 25.000 c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000 d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare. . . . . . . . . . . . . 18.000 Detta indennita', da corrispondersi mensilmente, non e' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo.(2)(3)(4)((5))((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua: Lire - Attestato A 408.000 Attestato B 340.000 Attestato C 272.000 Attestato D 245.000". Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "A decorrere dal l° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Lire - Prima fascia 408.000 Seconda fascia 340.000 Terza fascia 272.000 Quarta fascia 245.000". ------------ AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 8, commi 1 e 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139. Lo stesso D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha poi disposto (con l'art. 22, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: Attestato di conoscenza della lingua: lire - Attestato A 408.000 Attestato B 340.000 Attestato C 272.000 Attestato D 245.000". Lo stesso D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ha altresi' disposto (con l'art. 22, comma 2) che "A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde: lire - Prima fascia 408.000 Seconda fascia 340.000 Terza fascia 272.000 Quarta fascia 245.000". ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316 ha disposto (con l'art. 25, commi 1 e 2) le stesse modifiche gia' previste dall'art. 8, commi 1 e 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 139 e dall'art. 10, commi 1 e 2 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140. ------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che " A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, rideterminata dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, e' incrementata nelle seguenti misure mensili lorde: ----> Parte di provvedimento di formato grafico" Parte di provvedimento di formato grafico" Parte di provvedimento di formato grafico"

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