Legge
Legge 119/1956
Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali dell'Esercito.
Riferimento normativo
LEGGE 25 febbraio 1956, n. 119
Testo normativo
LEGGE n. 119/1956
# LEGGE 25 febbraio 1956, n. 119
## Proroga dell'efficacia delle norme contenute nell'art. 5 della legge
24 luglio 1951, n. 971, sugli organici provvisori dei sottufficiali
dell'Esercito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'efficacia delle norme di cui all' art. 5 della legge 24 luglio 1951, n. 971 , è estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di anzianità nel grado.
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