Legge

Legge 1212/1959

Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni.

Pubblicato: 26/01/1960 In vigore dal: 30/12/1959 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1212

Testo normativo

LEGGE n. 1212/1959 # LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1212 ## Modificazione degli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Gli articoli 112 e 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 , e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 1 Art. 112. - "Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a mezzo del servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione delle seguenti: 1) le operazioni di postagiro; 2) i versamenti rappresentanti la commutazione dei crediti dei correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali; 3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; 4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni localizzati a proprio favore; 5) le operazioni di versamento e di pagamento disposte dall'Amministrazione postale. L'Amministrazione ha facoltà di concedere agli enti pubblici, correntisti postali, di effettuare il pagamento delle tasse sui prelevamenti da essi disposti, in una o più soluzioni durante la gestione annuale del conto, con le modalità stabilite dal regolamento". Art. 122. - "I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni, o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione: a) nel termine di cinque anni, a decorrere dal 10 gennaio successivo all'anno in cui è stata iscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo, quando siano inferiori a lire 5000; b) nel termine di dieci anni, per qualsiasi altro importo. La prescrizione non è interrotta dall'accreditamento degli interessi e dall'addebitamento del prezzo dello elenco dei correntisti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - SPATARO - - TAMBRONI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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