Legge

Legge 1229/1960

Valutazione dell'insegnamento prestato nelle Scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti di istruzione secondaria.

Pubblicato: 03/11/1960 In vigore dal: 14/10/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1229

Testo normativo

LEGGE n. 1229/1960 # LEGGE 14 ottobre 1960, n. 1229 ## Valutazione dell'insegnamento prestato nelle Scuole elementari ai fini dei concorsi a cattedre e degli incarichi annuali nelle scuole od istituti di istruzione secondaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il numero 3° della tabella di valutazione dei titoli nei concorsi a cattedre negli Istituti medi di istruzione, allegata alla legge 2 agosto 1952, n. 1132 , è modificato come segue: Al paragrafo A) è aggiunta la seguente lettera: "e) insegnamento di ruolo e non di ruolo prestato, dopo il compimento del 24° anno di età, in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi". Il paragrafo B) è abrogato: Dopo il primo comma del paragrafo D) è aggiunto il seguente: "Per qualifiche identiche o equivalenti, riportate nell'ultimo triennio di insegnamento in scuole elementari che abbiano il riconoscimento legale degli studi, è attribuito un punteggio pari ai due terzi di quello previsto dal presente paragrafo D), per l'insegnamento negli Istituti medi, salva l'eventualità di concorsi specifici a cattedre di pedagogia, nel qual caso la qualifica sarà valutata per intero". L'ultimo comma del paragrafo D) è sostituito dal seguente: "Gli anni di insegnamento prestato con qualifica inferiore a "sufficiente" non sono computati agli effetti del punteggio dei titoli didattici di cui al paragrafo A)". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - BOSCO - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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