Legge
Legge 123/1989
Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani.
Riferimento normativo
LEGGE 3 aprile 1989, n. 123
Testo normativo
LEGGE n. 123/1989
# LEGGE 3 aprile 1989, n. 123
## Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all' articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290 , assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani. 2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123 , ed ha sede in Parma. 3. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare: a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attività e alla vita di Giuseppe Verdi, nonchè delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti al filone culturale verdiano; b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza; c) sviluppa attività di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola; d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operatività specialistica d'intesa, se del caso, con altri enti che abbiano competenza in materia di formazione professionale; e) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 290/1963 , abrogata dall'art. 12 della presente legge, reca: "Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani". Con l'art. 1 della predetta legge n. 290/63 , del quale si omette la pubblicazione, è stato istituito l'Istituto in parola, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e ne sono stati determinati gli scopi. - La legge n. 123/1980 reca: "Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali".
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