Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennita' giornaliera di ordine pubblico ed all'indennita' di trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
LEGGE n. 129/1958
# LEGGE 27 febbraio 1958, n. 129
## Deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative
all'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza,
all'indennita' giornaliera di ordine pubblico ed all'indennita' di
trasferta e missione al personale del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, e consentito, per gli esercizi finanziari 1957-58, 1958-59 e 1959-60, il pagamento a mezzo aperture di credito delle spese sottoindicate, facenti carico al Ministero dell'interno entro i limiti di importo per ciascuna spesa a fianco indicato: a) per l'indennita speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza............................................ L. 40.000.000 b) per l'indennita giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa dell' Arma dei carabinieri, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza............................................ " 60.000.000 c) per spese per trasferte e rimborso spese di tras- porto ai funzionari di pubblica sicurezza, all' Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti del- la forza pubblica per servizio fuori di residenza - Indennita di missione e rimborso spese di trasporto agli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza - Indennita di marcia agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza........................ " 40.000.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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