Legge
Legge 1304/1957
Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitu', firmata a Ginevra il 7 settembre 1956.
Riferimento normativo
LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1304
Testo normativo
LEGGE n. 1304/1957
# LEGGE 20 dicembre 1957, n. 1304
## Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa
all'abolizione della schiavitu', della tratta degli schiavi e delle
istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitu', firmata a Ginevra il
7 settembre 1956.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.
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