Legge

Legge 138/1974

Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana.

Pubblicato: 07/05/1974 In vigore dal: 11/04/1974 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 11 aprile 1974, n. 138

Testo normativo

LEGGE n. 138/1974 # LEGGE 11 aprile 1974, n. 138 ## Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare: a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere; d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione)) . È altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari. ((È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo "granulare e a solubilità istantanea" e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purchè il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. È vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti)) .

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 138/1974 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …
Legge 71/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32…
Legge 70/2026
Valorizzazione della risorsa mare. (26G00091)
Legge 68/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Citta' del Capo del 2012 sull'attuazione…
Legge 66/2026
Disposizioni urgenti per il Piano Casa. (26G00090)
Legge 65/2026
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l…

Altre normative del 1974

Riconoscimento della personalita' giuridica dell'"Associazione donatori aziendali sangue … Decreto del Presidente della Repubblica 1039 Istituzione dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri … Decreto del Presidente della Repubblica 1006 Istituzione dell'istituto tecnico agrario di Rovigo. Decreto del Presidente della Repubblica 1026 Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Latina. Decreto del Presidente della Repubblica 1013 Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Piancastagnaio. Decreto del Presidente della Repubblica 1014