Legge
Legge 1395/1911
Col quale viene prorogata fino al 1° luglio 1912 la facolta' concessa al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. (011U1395)
Riferimento normativo
REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1395
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 1395/1911
# REGIO DECRETO 21 dicembre 1911, n. 1395
## Col quale viene prorogata fino al 1° luglio 1912 la facolta' concessa
al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12,
concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del
28 dicembre 1908. (011U1395)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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