Legge

Legge 1410/1931

Modificazione dell'art. 142 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i convitti nazionali. (031U1410)

Pubblicato: 25/11/1931 In vigore dal: 22/10/1931 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1410

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 1410/1931 # REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. 1410 ## Modificazione dell'art. 142 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i convitti nazionali. (031U1410) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l' art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653 , sugli alunni, gli esami e le tasse negli Istituti medi d'istruzione; Veduto il regolamento 1° settembre 1925, n. 2009 , per i Convitti nazionali; Riconosciuta la opportunità di modificare l'art. 142 di quest'ultimo regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Articolo unico. L' art. 142 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009 , per i Convitti nazionali è sostituito dal seguente: «Nei Convitti nazionali possono istituirsi classi o corsi completi d'istruzione media classica, tecnica, scientifica e magistrale. «Alle classi e ai corsi suddetti, se funzionino secondo l'ordinamento stabilito per le corrispondenti scuole Regie, è concesso il riconoscimento della validità degli studi e degli esami previsto dall' art. 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653 . «La istituzione delle classi o dei corsi deve essere deliberata dai Consigli di amministrazione dei Convitti, ed è subordinata all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, sentito il parere della competente Giunta per l'istruzione media. «Le classi o i corsi saranno a totale carico delle amministrazioni dei Convitti e gl'insegnamenti saranno affidati per incarico. «Le famiglie che chiedano l'inscrizione degli alunni alle scuole interne del Convitto nazionale sono tenute a versare alla Cassa del Convitto un contributo da fissarsi dal Consiglio di amministrazione, in misura non inferiore all'ammontare delle corrispondenti tasse governative. «La vigilanza immediata e continua sulle classi o sui corsi costituiti nel modo anzidetto è affidata al rettore. «Il Ministero dell'educazione nazionale può ordinare ispezioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sospendere l'applicazione del citato art. 51 quando risulti un funzionamento non regolare delle classi o dei corsi suddetti. «Le spese per le ispezioni sono a carico dei Convitti». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Giuliano - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 314, foglio 97. - Mancini.

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