Legge

Legge 1415/1956

Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

Pubblicato: 29/12/1956 In vigore dal: 27/12/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1415

Testo normativo

LEGGE n. 1415/1956 # LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1415 ## Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267 , concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale, con le seguenti modificazioni: All'art. 1, dopo le parole: "prodotti petroliferi" sono inserite le altre: "effettuata a far tempo dal 1 novembre 1956". Al medesimo art. 1 è aggiunto il seguente comma: "Il rimborso stesso è altresì esteso agli olii da gas, aventi le caratteristiche indicate nella tabella C, lettera E, allegata al decreto-legge sopra indicato, limitatamente ai quantitativi importati in base ad autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero". All'art. 3 sono aggiunti i seguenti commi: "Su richiesta dell'importatore ed in attesa della determinazione della misura del rimborso, il Comitato interministeriale per i prezzi determina con propria delibera la liquidazione provvisoria del maggior onere denunciato, in misura non eccedente l'80 per cento del rimborso richiesto. "In base a detta delibera, il competente Ufficio finanziario consente la estrazione per il consumo di quantitativi di prodotti petroliferi per un ammontare di imposta di fabbricazione pari alla somma indicata nella delibera stessa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1956 GRONCHI SEGNI - CORTESE - ZOLI - MORO - MEDICI - ANDREOTTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO

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