Legge

Legge 1438/1948

Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia.

Pubblicato: 23/12/1948 In vigore dal: 01/12/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438

Testo normativo

LEGGE n. 1438/1948 # LEGGE 1 dicembre 1948, n. 1438 ## Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il territorio della provincia di Gorizia, compreso tra il confine politico ed i fiumi Vipacco ed Isonzo, e l'area recintata del Cotonificio Trestino, posta sulla sponda destra dell'Isonzo, sono considerati, fino al 31 dicembre 1957, fuori della linea doganale e costituiti in zona franca. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli (lotto, sali, tabacchi, cartine per sigarette, accenditori automatici, chinino e sali di chinino, ecc.) del diritto di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, delle corrispondenti sovrimposte di confine, dell'imposta generale sull'entrata e delle imposte comunali di consumo. Restano del pari esclusi dalla franchigia: a) i prodotti dell'industria automobilistica, i motocicli, le biciclette e loro parti, comprese le camere d'aria ed i pneumatici, nonchè i veicoli in genere e le bestie da tiro e da soma; b) gli oggetti di vestiario di qualunque natura (compresi i lavori da pellicceria) e gli oggetti d'uso personale; c) i prodotti compresi nelle seguenti voci della tariffa dei dazi doganali: 658 - olii essenziali ed essenze; 661 - profumi sintetici costituenti essenze; 765 - saccarina e suoi derivati e surrogati, compresi i 766 prodotta saccarinati; 767 - alcaloidi; 780 - prodotti medicinali sintetici; 780-bis - prodotti sintetici arsenobenzolici confezionati come specialita medicinali; 782 - specialita medicinali; 806 - pelli da pellicceria. Restano in vigore nel territorio della zona franca, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione ed il transito di determinate merci, ai fini economici e valutari ed a quelli della polizia sanitaria e fitopatologica dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale e dell'incremento della esportazione.

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