Legge
Legge 155/1988
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 14 maggio 1988, n. 155
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 155/1988
# DECRETO-LEGGE 14 maggio 1988, n. 155
## Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva
CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di
balneazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , relative alla completa attuazione della direttiva CEE n. 76/160 ed alla disciplina dei limiti in materia di qualità delle acque di balneazione, anche in base alle facoltà previste dalla predetta direttiva; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dell'ambiente e per il coordinamento delle politiche comunitarie; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 , e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 , con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170. ((2)) 2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 , dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione. 3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente. 4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 5 febbraio 1990, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1990, n. 71 , ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo è prorogato di un anno in attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 .
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