Legge

Legge 1591/1960

Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza.

Pubblicato: 03/01/1961 In vigore dal: 12/12/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1591

Testo normativo

LEGGE n. 1591/1960 # LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1591 ## Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Chiunque fabbrica, introduce, affigge ed espone in luogo pubblico ed aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati, comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale . Si applica la pena di cui all' articolo 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare.

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