Legge

Legge 1710/1931

Conversione in legge, con aggiunte, del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (031U1710)

Pubblicato: 26/01/1932 In vigore dal: 21/12/1931 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1710

Testo normativo

LEGGE n. 1710/1931 # LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1710 ## Conversione in legge, con aggiunte, del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. (031U1710) Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223 , recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza, con l'aggiunta dei seguenti articoli: Art. 10-bis. All' articolo 18 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, numero 26 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Le funzioni di direttore dei conti possono essere affidate altresì agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, alla data della pubblicazione della presente legge, a riposo per raggiunti limiti di età, purchè non siano trascorsi sei mesi dall'avvenuto ricollocamento in congedo e sempre quando conservino l'idoneità fisica a ben disimpegnare le funzioni cui devono essere adibiti, da accertarsi nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore per i mutilati e invalidi di guerra. "La riassunzione in servizio dei mutilati od invalidi di guerra per le funzioni di cui ai precedenti commi, non può eccedere la durata di quattro anni". Art. 14-bis. Al "Fondo massa della Regia guardia di finanza" è affidato l'incarico di corrispondere agli ufficiali del Corpo stesso una indennità, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato. A tale effetto gli ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore del Fondo massa dell'uno per cento sullo stipendio lordo. L'importo delle ritenute sarà corrisposto al Fondo massa con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza. Art. 14-ter. ((...)) . Art. 14-quater. I proventi delle ritenute di cui all'art. 14-bis sono, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, impiegati con le stesse norme stabilite per l'amministrazione del Fondo massa. Possono essere altresì impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali della Regia guardia di finanza soggetti a ritenute, nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione del Fondo massa. Art. 14-quinquies. ((...)) . Art. 14-series. L'ammontare dell'indennità è stabilita provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennità corrisposta dall'Opera di previdenza, ma può essere variata dal Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione. Art. 14-septies. ((...)) . Art. 14-octies. La ritenuta di cui all'articolo 14-bis dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il Ministro per le finanze determinerà le quote da versare sino al 30 giugno 1932, in modo che il versamento dell'intera ritenuta sia effettuato entro l'esercizio finanziario. Art. 14-novies. ((...)) . Art. 14-decies. Con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme che siano ritenute necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14-bis a 14-novies. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi - Gazzera. Visto, il Guardasigilli: Rocco.

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