Legge

Legge 173/1958

Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi.

Pubblicato: 22/03/1958 In vigore dal: 27/02/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173

Testo normativo

LEGGE n. 173/1958 # LEGGE 27 febbraio 1958, n. 173 ## Parziali modifiche delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 17 luglio 1954, n. 594, recanti provvidenze assistenziali a favore dei profughi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'assistenza prevista dagli articoli 3 , 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , modificata con la legge 17 luglio 1954, n. 594 , ((è concessa fino al 31 dicembre 1963)) a favore dei cittadini italiani appartenenti alle categorie indicate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 1 della citata legge n. 137, i quali siano in possesso della qualifica di profugo riconosciuta a sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117 . Salvo particolari condizioni di bisogno sono esclusi dal beneficio coloro che: a) siano rimpatriati da oltre dieci anni; b) abbiano beneficiato, comunque, dell'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 , e successive modificazioni, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. Sono del pari esclusi coloro che risultino fruire di redditi di qualsiasi natura e provenienza, per un ammontare complessivo di almeno lire diecimila mensili, per ciascun componente di nucleo familiare. Per profughi isolati tale misura è elevata a lire quindicimila mensili. Il premio di primo stabilimento di lire 50.000, nonchè il trattamento assistenziale previsto dall' art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137 , saranno corrisposti anche ai profughi che rientreranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ancorchè non siano ricoverati nei centri di raccolta. Da detto beneficio sono esclusi i cittadini italiani, profughi dalla Cirenaica ed attualmente residenti in Tripolitania, i quali abbiano fruito delle provvidenze previste dall' art. 3 della legge 17 luglio 1954, n. 594 .

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