Legge

Legge 1776/1962

Cessione in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici S. p. A.), per il prezzo di lire 43.200.000, di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune di Salerno.

Pubblicato: 12/01/1963 In vigore dal: 31/12/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1776

Testo normativo

LEGGE n. 1776/1962 # LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1776 ## Cessione in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici S. p. A.), per il prezzo di lire 43.200.000, di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune di Salerno. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici società per azioni), per il prezzo di lire 43.200.000 (quarantatremilioniduecentomila), di due appezzamenti di terreno appartenenti al patrimonio dello Stato, estesi rispettivamente metri quadrati 1.485 e metri quadrati 180, siti nel comune di Salerno e distinti nel catasto rustico di detto Comune al foglio n. 64, parte del mappale 2361, quale risulterà dal tipo di frazionamento che sarà allegato allo stipulando atto di vendita. Detti appezzamenti confinano rispettivamente il primo con Demanio marittimo in concessione alle Ferrovie dello Stato, con area facente parte del patrimonio dello Stato e con nuovo alveo del torrente Fusandola ed il secondo con Demanio marittimo in concessione alle Ferrovie dello Stato, con nuovo alveo del torrente Fusandola e con Demanio marittimo. Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita con il quale saranno contestualmente regolati i rapporti derivanti dalla trascorsa occupazione degli anzidetti due appezzamenti di terreno da parte della C.I.A.T.S.A. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

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