Legge

Legge 1814/1927

Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814)

Pubblicato: 05/10/1927 In vigore dal: 29/07/1927 Documento ufficiale

Riferimento normativo

REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1814

Testo normativo

REGIO DECRETO n. 1814/1927 # REGIO DECRETO 29 luglio 1927, n. 1814 ## Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia. (027U1814) VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' art. 30 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia; Visto l' art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 , sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre registri: 1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti; 2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette; 3° il registro per le trattrici agricole. Ogni registro può constare di più volumi, distinti con numero progressivo. ((I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili)) .

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