Legge
Legge 19/1988
Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1988, n. 19
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 19/1988
# DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1988, n. 19
## Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di
personale degli enti locali in Sicilia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alle particolari esigenze, anche di ordine pubblico, delle zone della Sicilia particolarmente colpite dal fenomeno di criminalità organizzata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, per i problemi delle aree urbane e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e d), della citata legge e in deroga alle procedure previste dall'articolo 7 della legge medesima, il presidente della regione siciliana può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli accordi di programma. ((1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accordi di programma che il sindaco di Palermo e il sindaco di Catania unitamente al presidente della regione siciliana possono chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri per interventi di risanamento dei centri storici di Palermo e Catania)) 2. L'accordo di programma identifica e coordina le azioni necessarie per l'attuazione, ne determina la localizzazione, nonchè i tempi, le modalità ed il finanziamento e prevede le opportune forme di controllo. 3. Alla definizione dell'accordo partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione dell'intervento. A tal fine il Presidente del Consiglio dei Ministri invita i soggetti interessati ad esprimere il proprio assenso a partecipare alla definizione dell'accordo. 4. L'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è vincolante per i soggetti che vi abbiano partecipato e per quei soggetti che, pur essendo stati invitati, non hanno concorso alla formazione dell'accordo. 5. Le previsioni contenute nell'accordo di programma costituiscono variante agli strumenti urbanistici esistenti e attribuiscono alle relative opere di attuazione carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. ((Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica e ambientale)) . 6. All'attuazione dell'accordo di programma provvedono l'amministrazione o l'ente interessati nei termini previsti dall'accordo stesso. In caso di inerzia o di ritardo nell'attuazione degli interventi previsti dall'accordo di programma, il presidente della regione siciliana può chiedere l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che provvede con i poteri di cui all'articolo 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ((può provvedere)) direttamente ovvero delegando il presidente della regione siciliana.
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