Legge

Legge 190/1958

Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Pubblicato: 26/03/1958 In vigore dal: 27/02/1958 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 190

Testo normativo

LEGGE n. 190/1958 # LEGGE 27 febbraio 1958, n. 190 ## Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562 , è sostituito dal seguente: "Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia alla autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole. L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi. Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione. Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione".

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