Legge
Legge 194/1989
Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante: "Ordinamento della professione di guida alpina".
Riferimento normativo
LEGGE 24 maggio 1989, n. 194
Testo normativo
LEGGE n. 194/1989
# LEGGE 24 maggio 1989, n. 194
## Modificazione dell'articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6,
recante: "Ordinamento della professione di guida alpina".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 25 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 , è sostituito dal seguente: "Art. 25 (Regioni a statuto speciale ). - 1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7". 2. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia dal giorno di entrata in vigore della legge 2 gennaio 1989, n. 6 . 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI _________ AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: La legge n. 6/1989 è entrata in vigore il 27 gennaio 1989.
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