Legge

Legge 201/1988

Provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia.

Pubblicato: 16/06/1988 In vigore dal: 15/06/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 15 giugno 1988, n. 201

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 201/1988 # DECRETO-LEGGE 15 giugno 1988, n. 201 ## Provvedimenti urgenti per il funzionamento degli uffici periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento degli uffici della motorizzazione civile della regione Lombardia ed in particolare dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano; Vista la legge 1› dicembre 1986, n. 870, recante misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 , recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro; Considerato che le indilazionabili esigenze di funzionamento dei citati uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non consentono di attendere l'espletamento delle procedure concorsuali di assunzione, di cui alla citata legge n. 870 del 1986 , ma rendono indispensabile il reclutamento di nuove unità di personale in tempi estremamente ridotti; Ritenuto necessario assumere il personale suddetto mediante ricorso alle liste di collocamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via eccezionale, 200 unità di personale da destinare agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della regione Lombardia da reclutare con le modalità di cui agli articoli 5 e 6, in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di assunzione, concorsi, selezioni ed avviamenti concernenti il pubblico impiego.

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