Legge
Legge 203/1965
Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.
Riferimento normativo
LEGGE 29 marzo 1965, n. 203
Testo normativo
LEGGE n. 203/1965
# LEGGE 29 marzo 1965, n. 203
## Modifiche alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante
l'istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , è sostituito dal seguente: "L'iscrizione nell'Albo è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 15 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite".
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