Legge

Legge 204/1989

Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati.

Pubblicato: 31/05/1989 In vigore dal: 24/05/1989 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 24 maggio 1989, n. 204

Testo normativo

LEGGE n. 204/1989 # LEGGE 24 maggio 1989, n. 204 ## Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, ivi compresi quelli nominati per chiamata diretta ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , hanno gli stessi diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza italiana, inclusi l'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali universitari e l'assunzione delle funzioni direttive e di coordinamento di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell' art. 4 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente: "Art. 4 (Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri). - Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in Università straniere. La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà che si pronuncia sulla qualità scientifica dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari. Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario". - Il testo dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 382/1980 è il seguente: "Art. 16 (Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario). - Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonchè le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca. È riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali. In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole è affidata a professori associati".

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