Legge Agevolazioni

Legge 206/1997

Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi.

Pubblicato: 07/07/1997 In vigore dal: 01/07/1997 Documento ufficiale

Quali contributi possono ricevere gli agricoltori per l'estirpazione e il reimpianto di alberi da frutto infetti da malattie specifiche?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 206/1997 prevede contributi in conto capitale per gli agricoltori che devono estirpare e reimpiantare alberi di drupacee (pesche, albicocche, ciliegie) e rosacee (mele, pere) colpiti da "Sharka" e "Erwinia amylovora" in zone sottoposte a lotta obbligatoria secondo i decreti ministeriali del 1996. I contributi sono riconosciuti dalle regioni competenti e variano in base all'età dell'albero, da un minimo di 5.000 lire per astone fino a 95.000 lire per albero nei primi anni di impianto, con massimali per ettaro che aumentano progressivamente. I fondi complessivi disponibili ammontano a 10 miliardi di lire e coprono parzialmente i costi di estirpazione, reimpianto e mancato reddito. La normativa si applica anche alle aziende vivaistiche e a coloro che hanno già provveduto alla distruzione delle piante su prescrizione dei servizi fitosanitari regionali. Nel caso di estirpazione totale con impossibilità di reimpianto per motivi sanitari certificati, è previsto un indennizzo pari all'80% del danno.

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Riferimento normativo

LEGGE 1 luglio 1997, n. 206

Testo normativo

LEGGE n. 206/1997 # LEGGE 1 luglio 1997, n. 206 ## Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di "Sharka" e di "Erwinia amylovora", situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 1996 , riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi: a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto; b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno; c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno; d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno; e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel decimo anno; f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, nell'undicesimo anno; g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno; h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai. 2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito. 3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento. 4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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La Legge 206/1997 disciplina i contributi agricoli per malattie fitosanitarie, rappresentando un intervento pubblico di sostegno al reddito agricolo per danni da organismi nocivi. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questi contributi come ricavi non imponibili o agevolati, verificando la corretta classificazione contabile e la documentazione regionale. La normativa riguarda deducibilità dei costi di estirpazione, imputazione temporale dei ricavi da contributo e possibili effetti su PAC, aiuti di Stato e regimi di de minimis.

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