Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti, senza autorizzazione e senza il requisito dell'eta', da sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate condizioni, delle disposizioni dei decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225.
LEGGE n. 209/1953
# LEGGE 21 marzo 1953, n. 209
## Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 agosto 1946,
n. 258, concernente norme transitorie circa i matrimoni contratti,
senza autorizzazione e senza il requisito dell'eta', da sottufficiali
e militari di truppa delle Forze armate dello Stato, ed estensione
agli ufficiali delle Forze armate dello Stato, in determinate
condizioni, delle disposizioni dei decreto legislativo
luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258 , è ratificato con la seguente modificazione: Art. 5. - È sostituito dal seguente: "L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, produce effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 209/1953 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.