Legge

Legge 209/1988

Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Pubblicato: 18/06/1988 In vigore dal: 13/06/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 13 giugno 1988, n. 209

Testo normativo

LEGGE n. 209/1988 # LEGGE 13 giugno 1988, n. 209 ## Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È convertito in legge il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128 , recante proroga del termine previsto dall' articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 giugno 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 22 aprile 1988, n. 128 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 95 del 23 aprile 1988. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota al titolo e all'art. 1: L' art. 114 della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato della quale è stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 10 gennaio 1987) prevede che "Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione , e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici". Scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 aprile 1981) si è provveduto al mantenimento in vigore della disposizione di cui al presente articolo mediante proroghe annuali: l'ultimo differimento (fino al 25 aprile 1988), prima di quello previsto nel decreto convertito dalla presente legge, è stato disposto con il D.L. 27 agosto 1987, n. 349 , convertito nella legge 23 ottobre 1987, n. 431 .

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