Quali agevolazioni fiscali prevede il Decreto-Legge 210/1964 per la produzione di spirito e acquavite di vino?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 210/1964 introduce agevolazioni fiscali temporanee eccezionali per sostenere il mercato vitivinicolo italiano, in particolare per chi distilla vini in spirito. La norma si applica allo spirito ottenuto dalla distillazione di vini denunciati come genuini (anche se acescenti o alterati e riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria) nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 1964. Le agevolazioni consistono in un abbuono d'imposta sulla fabbricazione dello spirito, calcolato secondo un sistema di accantonamento progressivo: lo spirito deve essere depositato in magazzini fiduciari e può essere estratto in tre tranches, ciascuna con periodi di giacenza diversi (6 mesi, 1 anno, 2 anni) e corrispondenti riduzioni d'imposta (70%, 80%, 95%). Questo meccanismo incentiva i produttori a mantenere lo spirito in deposito più a lungo, ottenendo sconti fiscali crescenti. Per i commercialisti e le aziende del settore, è rilevante che l'abbuono sia depurato da altre riduzioni precedentemente concesse, e che la misura sia strettamente limitata nel tempo (scade il 31 luglio 1964), rappresentando un intervento straordinario di politica economica agricola.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 210/1964
# DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210
## Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di
vino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331 ; Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 157 ; Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953 n. 879 , concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1951, n. 3 ; Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 ; Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69 , concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino, accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307 ; Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031 ; Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560 , concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 29 febbraio 1094, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1964, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , e della riduzione d'imposta di cui all' art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 , prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9. L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 70% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'80% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 95% dell'imposta.
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Il Decreto-Legge 210/1964 è lo strumento normativo di riferimento per le agevolazioni fiscali su spirito e acquavite di vino, disciplinando l'abbuono d'imposta di fabbricazione, i magazzini fiduciari e il regime di accantonamento progressivo. Consulenti fiscali e aziende distillatrici lo consultano per comprendere le riduzioni d'imposta, la depurazione da precedenti benefici e le modalità di deposito vincolato. La norma si inserisce nel quadro delle misure straordinarie per il sostegno del mercato vitivinicolo e rappresenta un'eccezione temporale al regime ordinario dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli.
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