Legge
Agevolazioni
Legge 210/1964
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di vino.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 210/1964
# DECRETO-LEGGE 24 aprile 1964, n. 210
## Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e la acquavite di
vino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331 ; Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559 , che disciplina la produzione ed il commercio delle acqueviti Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , concernente il ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 157 ; Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953 n. 879 , concernente modificazioni all'imposta di fabbricazione ed ai diritti erariali sugli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1951, n. 3 ; Visto il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , concernente proroga e modifica del regime fiscale degli alcoli, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 ; Visto il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69 , concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino, accordate con il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142 , e con il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 118 , convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307 ; Visto il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino, convertito con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1957, n. 1031 ; Vista la legge 1 luglio 1959, n. 458 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 30 luglio 1959, n. 560 , concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Visto il decreto-legge 28 aprile 1960, n. 342 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1960, numero 584 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 29 luglio 1963, n. 1004 , concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Vista la legge 29 febbraio 1094, n. 125, concernente la proroga delle agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sostenere il mercato vitivinicolo con particolari agevolezze eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per le finanze, per il bilancio, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 Per lo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 luglio 1964, dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato, nella misura appresso indicata, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , e della riduzione d'imposta di cui all' art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 , prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso art. 9. L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto per un terzo dopo un periodo di accantonamento di sei mesi con l'abbuono del 70% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di un anno con l'abbuono dell'80% dell'imposta; per un terzo dopo un periodo di accantonamento di due anni con l'abbuono del 95% dell'imposta.
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